LA UNI 10200 VA IN SOFFITTA
Il Decreto 73 del 14 luglio 2020, che entra in vigore 29/07/2020, riporta una serie di modifiche al D.Lgs102/2014. Nell’ambito della ripartizione delle spese di riscaldamento, non compare più l’obbligo di utilizzo della norma UNI 10200, permettendo di ripartire le spese fino al 50% per quote tabellari. Inoltre è previsto l’impiego di sistemi leggibili da remoto.
Il Decreto 73 del 14 luglio 2020, che entra in vigore 29/07/2020, riporta una serie di modifiche al D.Lgs102/2014. Nell’ambito della ripartizione delle spese di riscaldamento, non compare più l’obbligo di utilizzo della norma UNI 10200, permettendo di ripartire le spese fino al 50% per quote tabellari. Di seguito si legge la riforma dell’art.9, comma 5 lettera d).
“Quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. É fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore della presente disposizione si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.”
Inoltre è previsto l’impiego di sistemi leggibili da remoto. Ecco quanto sancito dall’art.9, comma 5-bis.
Ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Conseguentemente, entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.